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La comunicazione contro la violenza sulle donne

Oggi, venerdì 25 novembre, è la Giornata nazionale contro la violenza sulle donne, ancora perpetrata nel nostro paese, soprattutto tra le mura domestiche. Secondo i dati Istat, in Italia sono circa 7 milioni le donne che hanno subito violenza durante la loro vita. E se i femminicidi risultano essere in lieve calo, rimane costante invece il numero di donne maltrattate, percosse, aggredite, sfregiate e perseguitate.

Le campagne di comunicazione sviluppate intorno a questa giornata mirano a coinvolgere, rendere partecipe del problema chi guarda. Questa strategia si può utilizzare in diversi modi, prendiamo ad esempio due campagne video, quella di #NonUnaDiMeno e quella della RAI. Il tema della violenza sulle donne non è nuovo in ambito di shockvertising (spot ideato per scioccare lo spettatore e sensibilizzarlo al tema) ma, come in altri tipi di comunicazione, c’è un modo giusto di farlo ed uno sbagliato. Questo il link allo spot realizzato dalla RAI, a voi l’ardua sentenza.

Questo prodotto di comunicazione, bello o brutto che sia, è sicuramente un esempio magistrale di shock advertising. Chi di noi si sarebbe aspettato una frase del genere dalla bambina coi boccoli biondi in coda al video? Nessun tono pregresso lo aveva anticipato e così l’effetto shock è servito! Ma la RAI ha trascurato qualcosa di fondamentale quando si realizza questo tipo di comunicazione: il messaggio. Non è chiaro infatti perché si attribuisca alla bambina un destino segnato senza possibilità d’appello, senza poter combattere. Si comunica a tutti quanti che la bambina sarà, lo è già, una vittima, una di meno.

Diverso il prodotto video realizzato da #NonUnaDiMeno, emozionante, chiaro, conciso, combattivo. La chiave di lettura è il cinema, il grande cinema femminile, da Thelma e Louise a Bridget Johnes, da Lola corre a Kill Bill. Buona visione!

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Olympe de Gouges: “Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina”

In seguito alla pubblicazione della “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” nel 1789, l’autrice francese Marie Gouze, che poi decise di cambiare il suo nome in Olympe de Gouges, scrisse nel 1791 la “Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina” con l’intenzione di ottenerne l’approvazione dall’assemblea costituente.

Olympe de Gouges
Olympe de Gouges

L’attivista francese impegnò la sua vita a favore del riconoscimento dei diritti individuali, soprattutto nei confronti delle minoranze: donne, ma anche neri, orfani e bambini non riconosciuti. Olympe rimprovera agli uomini di essere oppressori senza averne diritto, senza una legge divina o di natura che conceda loro di comportarsi in questo modo e chiede che le donne abbiano stessi diritti ma anche stessi doveri, che siano cittadine a tutti gli effetti.

La sua “Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina” è il primo documento giuridico legale che chiede l’equiparazione della donna all’uomo. Dopo la rivoluzione, la Francia nega ufficialmente il diritto delle donne ad essere cittadine nell’aprile del 1793 e, il 3 novembre dello stesso anno, Olympe de Gouges viene ghigliottinata a causa delle sue convinzioni politiche.  Questo il commento apparso sul giornale Moniteur: “Olympe de Gouges volle essere un uomo di Stato, sembra che la legge abbia punito questa cospiratrice per aver dimenticato le virtù che convengono al suo sesso”.

“Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina”
“Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina”

Riporto integralmente la “Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina”:

“Uomo, sei capace d’essere giusto? È una donna che ti pone la domanda; tu non la priverai almeno di questo diritto. Dimmi? Chi ti ha concesso la suprema autorità di opprimere il mio sesso? La tua forza? Il tuo ingegno? Osserva il creatore nella sua saggezza; scorri la natura in tutta la sua grandezza, di cui tu sembri volerti raffrontare, e dammi, se hai il coraggio, l’esempio di questo tirannico potere. Risali agli animali, consulta gli elementi, studia i vegetali, getta infine uno sguardo su tutte le modificazioni della materia organizzata; e rendi a te l’evidenza quando te ne offro i mezzi; cerca, indaga e distingui, se puoi, i sessi nell’amministrazione della natura. Dappertutto tu li troverai confusi, dappertutto essi cooperano in un insieme armonioso a questo capolavoro immortale. 

Solo l’uomo s’è affastellato un principio di questa eccezione. Bizzarro, cieco, gonfio di scienza e degenerato, in questo secolo illuminato e di sagacia, nell’ignoranza più stupida, vuole comandare da despota su un sesso che ha ricevuto tutte le facoltà intellettuali; pretende di godere della rivoluzione, e reclama i suoi diritti all’uguaglianza, per non dire niente di più.

Preambolo

Le madri, le figlie, le sorelle, rappresentanti della nazione, chiedono di potersi costituire in Assemblea nazionale. Considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti della donna sono le cause delle disgrazie pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di esporre, in una Dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri della donna, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi loro senza sosta i loro diritti e i loro doveri, affinché gli atti del potere delle donne e quelli del potere degli uomini, potendo essere paragonati ad ogni istante con gli scopi di ogni istituzione politica, siano più rispettati, affinché le proteste dei cittadini, fondate ormai su principi semplici e incontestabili, si rivolgano sempre al mantenimento della Costituzione, dei buoni costumi, e alla felicità di tutti. In conseguenza, il sesso superiore sia in bellezza che in coraggio, nelle sofferenze della maternità, riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’essere supremo, i seguenti Diritti della Donna e della Cittadina.

Articolo I – La Donna nasce libera ed ha gli stessi diritti dell’uomo. Le distinzioni sociali possono essere fondate solo sull’utilità comune.

Articolo II-  Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili della Donna e dell’Uomo: questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e soprattutto la resistenza all’oppressione.

Articolo III – Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione, che è la riunione della donna e dell’uomo: nessun corpo, nessun individuo può esercitarne l’autorità che non ne sia espressamente derivata.

Articolo IV – La libertà e la giustizia consistono nel restituire tutto quello che appartiene agli altri; così l’esercizio dei diritti naturali della donna ha come limiti solo la tirannia perpetua che l’uomo le oppone; questi limiti devono essere riformati dalle leggi della natura e della ragione.

Articolo V – Le leggi della natura e della ragione impediscono ogni azione nociva alla società: tutto ciò che non è proibito da queste leggi, sagge e divine, non può essere impedito, e nessuno può essere obbligato a fare quello che esse non ordinano di fare.

Articolo VI – La legge deve essere l’espressione della volontà generale; tutte le Cittadine e i Cittadini devono concorrere personalmente, o attraverso i loro rappresentanti, alla sua formazione; esse deve essere la stessa per tutti: Tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, devono essere ugualmente ammissibili ad ogni dignità, posto e impiego pubblici secondo le loro capacità, e senza altre distinzioni che quelle delle loro virtù e dei loro talenti.

Articolo VII – Nessuna donna è esclusa; essa è accusata, arrestata e detenuta nei casi determinati dalla Legge. Le donne obbediscono come gli uomini a questa legge rigorosa.

Articolo VIII – La Legge non deve stabilire che pene restrittive ed evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito se non grazie a una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata alle donne.

Articolo IX – Tutto il rigore è esercitato dalla legge per ogni donna dichiarata colpevole.

Articolo X – Nessuno deve essere perseguitato per le sue opinioni, anche fondamentali; la donna ha il diritto di salire sul patibolo, deve avere ugualmente il diritto di salire sulla Tribuna; a condizione che le sue manifestazioni non turbino l’ordine pubblico stabilito dalla legge.

Articolo XI – La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi della donna, poiché questa libertà assicura la legittimità dei padri verso i figli. Ogni Cittadina può dunque dire liberamente, io sono la madre di un figlio che vi appartiene, senza che un pregiudizio barbaro la obblighi a dissimulare la verità; salvo rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

Articolo XII – La garanzia dei diritti della donna e della cittadina ha bisogno di un particolare sostegno; questa garanzia deve essere istituita a vantaggio di tutti, e non per l’utilità particolare di quelle alle quali è affidata.

Articolo XIII – Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese dell’amministrazione, i contributi della donna e dell’uomo sono uguali; essa partecipa a tutte le incombenze, a tutti i lavori faticosi; deve dunque avere la sua parte nella distribuzione dei posti, degli impieghi, delle cariche delle dignità e dell’industria.

Articolo XIV-  Le Cittadine e i Cittadini hanno il diritto di costatare personalmente, o attraverso i loro rappresentanti, la necessità dell’imposta pubblica. Le Cittadine non possono aderirvi che a condizione di essere ammesse ad un’uguale divisione, non solo dei beni di fortuna, ma anche nell’amministrazione pubblica, e di determinare la quota, la base imponibile, la riscossione e la durata dell’imposta.

Articolo XV – La massa delle donne, coalizzata nel pagamento delle imposte con quella degli uomini, ha il diritto di chiedere conto, ad ogni pubblico ufficiale, della sua amministrazione.

Articolo XVI – Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non sia assicurata, né la separazione dei poteri sia determinata, non ha alcuna costituzione; la costituzione è nulla, se la maggioranza degli individui che compongono la Nazione, non ha cooperato alla sua redazione.

Articolo XVII – Le proprietà appartengono ai due sessi riuniti o separati; esse sono per ciascuno un diritto inviolabile e sacro; nessuno ne può essere privato come vero patrimonio della natura, se non quando la necessità pubblica, legalmente constatata, l’esiga in modo evidente, a condizione di una giusta e preliminare indennità”.

Scopri di più leggendo il libro (formato ebook e cartaceo) “LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE” di Maria Rosa Cutrufelli.

La donna che visse due volte